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- Scritto da SuperUser
- Categoria: Donne e Politica
- Pubblicato: 15 Aprile 2021
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Italia, 14/04/2021
OGGETTO: NORME DI GARANZIA DI GENERE NELLE LEGGI ELETTORALI DELLA REGIONE SICILIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA E PIEMONTE
Gentilissimo Presidente del Consiglio,
certamente sarà al corrente della lunga battaglia di democrazia che si svolge da anni in merito alle norme di garanzia di genere da introdurre nelle leggi elettorali regionali.
Le nostre associazioni, impegnate da anni in tema di democrazia paritaria e promotrici di ricorsi contro il mancato rispetto della Costituzione e delle altre leggi in materia, nel 2020 hanno svolto un intenso lavoro di pressione – insieme ad altre associazioni, anche locali - che ha portato all’approvazione della doppia preferenza nelle leggi elettorali di Liguria, Puglia e Calabria.
Ci sono però ancora Regioni senza questa norma di garanzia di genere già andate alle elezioni e precisamente le Regioni autonome a statuto speciale Sicilia (2017), Friuli Venezia Giulia (2018) e Valle d’Aosta (2020), nonché il Piemonte (2019).
Queste Regioni ancora oggi violano i principi costituzionali (articoli 51 e 117) e la legge n° 20/2016 (che ha modificato l’art. 4 della legge n° 165/2004).
A riprova della pervicacia maschilista e del sessismo imperante, il 24 marzo scorso il Consiglio del Friuli Venezia Giulia (solo 6 donne su 49 consiglieri) ha bocciato ancora una volta a distanza di 2 anni, la proposta di introdurre questa importante norma di garanzia.
Noi non ci stupiamo, essendo a conoscenza di quanto accaduto in Puglia e in Calabria, dove l’impegno pluriennale di un movimento civico e trasversale delle donne in politica, delle associazioni e delle parti sociali, non sarebbe riuscito a produrre alcun risultato senza la diffida e l’intervento del Governo.
Se è vero che le Regioni e le Province Autonome godono di autonomia nella elaborazione delle leggi che regolano l’elezione dei Presidenti delle Giunte e dei Consiglieri Regionali, è vero altresì che, ai sensi dell’art. 122 Cost. 1° comma, tale autonomia va contenuta nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica, fra cui rientra anche la promozione, attraverso misure idonee, della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive, quale interesse essenziale del sistema costituzionale consacrato nell’art.51 Cost., e ribadito, per quanto riguarda le Regioni, dall’art. 117 Cost. 7° comma.
Criteri confermati con la legge n. 20/2016 che ha modificato l’art.4 della legge n.165/2004 e dettato norme di carattere generale per il riequilibrio della rappresentanza in materia elettorale, non soltanto al fine di promuovere l’attuazione delle norme costituzionali e l’unità giuridica in materia di legislazione elettorale.
Inoltre, riteniamo necessario anche per garantire uniformità in tutto il territorio nazionale, un’iniziativa del Governo per far approvare una norma che integri la legge sopra indicata n° 20/2016 disponendo che nelle campagne elettorali di tutte le Regioni sia imposta la presenza paritaria dei candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive e digitali pubbliche e private, senza dimenticare i messaggi autogestiti.
Ciò allo scopo di dare la stessa visibilità sui media alle candidate e ai candidati e assicurare pari diritti all’elettorato anche nella espressione del voto per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglieri Regionale.
Da evidenziare che la doppia preferenza e la par condicio di genere sono norme di garanzia di genere previste per la prima volta nella legge elettorale regionale della Campania n. 4 del 27 marzo 2009, passata al vaglio della Corte Costituzionale e in altre successive leggi regionali.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro
Cordiali saluti.
Donatella Martini Rosanna Oliva
Presidente DonneinQuota Presidente Rete per la Parità
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